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Mediazione nelle controversie con l'A.D.R. e la negoziazione assistita

18/11/2020

Dopo la prima sperimentazione della “Mediazione”, introdotta mediante D.lgs. (Decreto Legislativo) n° 28/2010, iniziano a sorgere le prime problematiche che, soprattutto in merito a quanto riportato nel testo del D.lgs. 28/2010, in particolare riguardo all’art.5 co.1° dello stesso Decreto, portano la Suprema Corte (Corte Costituzionale) a pronunciarsi rilevando alcune violazioni in merito agli artt. 24 – 76 e 77della Costituzione.

Il giudice delle leggi si pronuncia con la decisione n° 272 del 6 Dicembre 2012, nella quale riconosceva l’incostituzionalità per la violazione degli artt.76 e 77 della Costituzione.

Fu, infatti, proprio in merito a un punto cardine che avrebbe dovuto portare all’obbligatorietà della mediazione che iniziarono a sorgere le prime perplessità nei commentatori.

Una parte della dottrina, infatti, sollevò dubbi in merito alla costituzionalità di tale disposizione in quanto rilevava un possibile eccesso di delega.

Altre incertezze venivano, altresì, evidenziate in merito al sostanziale snaturamento nato come “negoziazione assistita” su base squisitamente volontaria.

La Corte riteneva che il legislatore delegato, nel prevedere l’obbligatorietà della mediazione nei casi di cui all’art. 5 co. 1° e nello strutturare il procedimento di “mediazione” come condizione di procedibilità dell’eventuale successivo giudizio ordinario in tali materie, abbia disposto eccedendo la delega contenuta nell’articolo 60 della Legge 69/2009.

Secondo la Consulta, infatti, né dalla citata Legge 69/2009, né dalla direttiva 2008/52/CE, sarebbero state desumibili esplicite e implicite opzioni a favore del carattere obbligatorio della mediazione.

A seguito della pronuncia della “Consulta” che, come visto, sanzionava un difetto formale del Decreto qui enunciato, ossia l’eccesso di delega, più che sancire l’incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione in sé, come invece suggerito da alcuni dei ricorsi remittenti, da più parti si è richiesto un intervento normativo volto a reintrodurla, questa volta attraverso un procedimento legislativo tecnicamente corretto.

Tale intervento si concretizzò, perciò, nel D.L. (Decreto Legge) 21 Giugno 2013 n° 69 (il cosiddetto Decreto del “fare”) convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 Agosto 2013 ed entrato in vigore, in relazione alle norme sulla “mediazione”, dal 21 Settembre 2013.
 
La nuova disciplina ha inteso reintrodurre l’obbligatorietà dell’istituto attraverso lo strumento della legge formale, sanando così il vizio di eccesso di delega rilevato dalla “Consulta” nella normativa precedente.

In conclusione, possiamo dire che, anche  grazie alle osservazioni e ai criteri  esaminati e  rilevati in merito all’attuazione e applicabilità di detto “Istituto”, al fine  di cercare di dirimere in maniera bonaria e senza  ulteriore spendita di tempo e denaro  con rallentamenti per la  Giustizia di cause maggiormente rilevanti, il legislatore sta cercando di convincere i privati a fare buon uso di questo strumento (anche attraverso l’introduzione dell’obbligatorietà all’uso di queste nuove  tecniche di risoluzione  dei conflitti fra privati) per risolvere in maniera più celere e più breve i singoli conflitti di scarso rilievo (es.: conflitti condominiali, liti per la determinazione  dei confini, cc.) che possono essere risolti senza  dover ricorrere al Giudice e, come già detto, che se addottati in maniera adeguata, possono accelerare la Giustizia senza ulteriore perdite inutili di tempo da parte degli Operatori della Giustizia.

In ultimo va, altresì, rilevato che in un periodo in cui in Europa e nel Mondo c’è in atto una forte “pandemia” determinata dal virus attualmente in circolazione (denominato COVID – 19), è molto importante che le varie popolazioni prediligano la risoluzione di alcune controversie (che potremmo dire di medio/basso rilievo) attraverso queste nuove tecniche di A.D.R., prima di rivolgersi al giudice.