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Confronto fra Diritto Penale e Diritto Sportivo

09/12/2020

Un'aspetto molto interessante che mi pacerebbe ora poter esaminare/analizzare con particolare attenzione, in modo specifico, è il rapporto che lega il Diritto Penale con il Diritto Sportivo.

Vorrei in particolare, iniziare, ad analizzare la relazione che sussiste  in materia di Responsabilità Civile e Penale in Sport che si definiscono ad alto rischio.

Nel merito voglio andare a vedere che tip odi influenza possa avere, per esempio in Sport che per eccellenza si possono qualificare ad alto rischio e poter valutare in che modo le disposizioni penali e le leggi possano essere attuate ai settori facenti parti per l'appunto della branca del Diritto dello Sport.

Un'analisi attenta si può fare, a mio avviso, in uno degli sport maggiormente (per eccellenza) ad alto rischio.Sto parlando nello specifico dello sci!

Particolare rilievo ha avuto in particolare, con riferimento a detto Sport secondo cui il Ns legislatore ha dovuto prestare un'attenzione particolare in merito a questo aspetto (ovverosia quello della Responsabilità Civile e Penale nello Sport).

Da un'attenta analisi si può, infatti, valutare l'influenza che la legge n. 363 del 24 dicembre 2003 ha avuto in detto ambito sportivo.

E' stato infatti proprio con detta legge che il legislatore ha posto una serie notevole di «strozzature», al fine di orientare le modalità di tutela a favore del rispetto del valore supremo della persona umana. Questa legge irrompe nel liberalismo che imperava nel settore, laddove l’esito della singola vicenda era a dato dalla sensibilità dell’imprenditore di turno.Con la disposizione normativa si è optata una sorta di balance tra interessi configgenti e cioè tra esigenze di profitto che assumono ruolo vicario e servente rispetto alla tutela dell’utente sciatore.Le nostre Corti solo di recente sono state investite di numerosi casi di lesioni occasionate sui campi da sci.

Negli anni 70-80 era rarissimo che simile infortunio si traducesse in pretesa risarcitoria. Si credeva che uno sport talmente pericoloso (dato dalla sintesi tra destrezza e velocità) esponesse di per sé al pericolo lo stesso sciatore.Al tempo, la  FIS (Federazione Internazionale di Sci), avvalendosi della propria commissione giuridica e di sicurezza, intese precisare, in un testo allegato al Regolamento della FIS, il corretto modo di comportarsi dello sciatore in determinate circostanze (incrocio, sorpasso, svolta, attraversamento...). Sebbene non si trattassero di vere e proprie norme di legge tout court, le stesse hanno assunto ruolo centrale nel giudizio di responsabilità adottato dal singolo giudicante.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione prendono spunto da queste regole o addirittura «la ssentenza dovrà essere annullata ed il processo sarà rinviato ad altro giudice», qualora il giudicante non si attenga alle suddette prescrizioni (Cass. Pen., 23 febbraio 1966,n. 497).Tuttavia, all’adeguatezza o meno della singola risposta giudiziale, si avvertiva la deficienza del sistema,specialmente in tema di sicurezza delle piste da sci. 

Fatto una breve analisi in relazione all'applicazione e all'attuazione della Responsabilità Civile e Penale applicata ai c.d. Sport ad alto rischio" vediamo che tipo di influenza questo aspetto possa comportare, applicato a sport di minor rischio, maggior o minor influenza sull'attività agonistica sia essa professionistica che dilettantistica.

La responsabilità civile nello sport parte dal presupposto, che ogni individuo che svolge un’attività sportiva ha diritto ad essere tutelato negli eventi che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva, sia essa amatoriale che agonistica. Infatti “gli eventi di danno che si verificano in occasione di attività sportive trovano collocazione nella c.d. “responsabilità civile sportiva”. Ampia argomentazione hanno dedicato sia la dottrina che la Giurisprudenza per delineare uno schema di imputazione dei fatti dannosi il più possibile “autonomo, organico e coerente”. Le molteplici interpretazioni hanno portato ad avere più modelli di imputazione della responsabilità, considerato che esistono diversi tipi di sport a seconda dei quali e dei soggetti che vi partecipano, direttamente ed indirettamente all’evento dannoso. Sicché sono stati creati modelli facendo riferimento a degli standard speciali di condotta, collegati strettamente alla casistica  e alle regole che contraddistinguono l’attività sportiva praticata. Lo studio della responsabilità civile sportiva, parte gia dai primi anni 80’, ma che non ha avuto grandi estimatori, anche per la mancanza di normative adeguate alle varie discipline. Prima a pronunciarsi è stata la Giurisprudenza che all’occorrenza interveniva sul caso concreto, ma forte ed evidente era il vuoto normativo che doveva essere colmato e che in venti anni di interventi dottrinari e giurisprudenziali non si è ancora definitivamente esaurito. L’evoluzione storica della responsabilità sportiva ha portato a creare principi su cui ispirarsi nel caso di eventi dannosi. Un principio univoco è quello del c.d. “rischio sportivo consentito”(3), che parte dalla “giustificazione” che chi pratica sport accetta di esporsi ad eventi che possono originare un danno.  Il rischio sportivo consentito, permette di rendere lecito qualcosa che normalmente, secondo le regole ordinarie sarebbe considerato illecito. Sospende, il diritto ordinario, per far spazio, alle regole dello sport entro margini e limiti determinati. Si atteggia quale “scriminante sportiva”, che esonera dal risarcimento di danni che, normalmente sarebbero considerati illeciti (violento contatto fisico). Questa differente prospettiva dell’illecito pone tuttavia un problema di notevole rilievo che consiste nell’individuare i confini in cui opera la presunzione di liceità dell’attività sportiva. Se diamo per scontato l’assunto che la scriminante sportiva esiste (peraltro da provare) e che si applichi ogni qualvolta vi sia attività organizzata ed agonistica, con la funzione di rendere lecite condotte lesive, che normalmente sarebbero fonte di responsabilità penale e civile, per nulla scontata è invece l’applicazione della scriminante nel caso in cui l’attività sportiva venga svolta amatorialmente, oppure in allenamento: per fare un esempio, qualora due ciclisti della domenica vengono in collisione tra loro, si applicheranno le norme ordinarie in materia di circolazione stradale, oppure potremo dire che si tratta di attività sportiva, come tale coperta dall’esimente speciale? Come si evince da quanto assunto, appare evidente che la responsabilità civile nello sport ha ancora molti problemi, operativi ed interpretativi, irrisolti in cui si intersecano discipline e norme di settori, che pur se appartenenti all’unico ambito che è quello dello sport, ha infinite diversificazioni. Quindi è necessario porre un po’ di ordine, con una panoramica sulle più recenti posizioni giurisprudenziali in materia di responsabilità sportiva, ma anche trovare principi a cui far riferimento.

In questa mia seppur breve disamina un doveroso riferimento va fatto ai c.d. standard di condotta cui sono tenuti a conformarsi gli atleti. Gli standard sono peculiari per ogni tipo di sport e variano in funzione di molteplici fattori. Il parametro di condotta per la competizione agonistica sarà tendenzialmente meno severo rispetto a quello che informa la gara tra dilettanti, in considerazione della minor carica e foga di vittoria che caratterizzano lo sport al di fuori delle gare ufficiali, mentre tenderà al massimo rigore nel caso degli allenamenti e dell’attività sportiva individuale o di squadra finalizzata al fitness.

Ciò non significa che la gara ufficiale costituisca uno schermo totalmente impermeabile all’operare degli ordinari criteri di responsabilità civile e penale, ma solo che la scriminante sportiva in tali casi opera con la sua massima estensione. Il parametro dell’imputabilità, poi si atteggia in modo diverso a seconda che la disciplina sportiva preveda il contatto fisico: perciò è necessario distinguere tra sport connaturati da violenza necessaria (boxe), sport a violenza eventuale (calcio) e sport a bassa o nulla incidenza di violenza (tennis). Discorso a parte meritano la caccia e lo sci.

Ebbene tener presente le regole del giuoco: esse costituiscono i parametri di riferimento per individuare i modelli di condotta che è lecito attendersi dall’atleta nel caso concreto e sono determinanti per la valutazione della colpa.

Bisogna dire come l’aderenza alle regole tecniche dello sport non sia di per sé sufficiente a rendere lecito ciò che al di fuori della gara non lo sarebbe poiché l’atleta è tenuto all’altrui incolumità (principio del neminem leadere). Va anche detto che non ogni devianza dalle regole del giuoco costituisce fatto illecito. Un importante recente pronuncia,  della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente da un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia, il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano”. Pare molto apprezzabile, lo sforzo fatto dai Giudici della Cassazione, nell’individuare parametri che siano applicabili in altri eventi similari. Infatti l’inosservanza di alcune regole se da una parte non comporta danni e non genera responsabilità, dall’altra parte si hanno falli ed infrazioni che provocano danni, ma che essendo frutto di condotte funzionali al giuoco, godono della copertura della scriminante sportiva (laddove il giuoco costituisce la mera occasione per cagionare danno all’avversario), in cu si rientra nella  imputazione colposa.

Va detto che al fine del risarcimento del danno, il parametro adottato è quello della “colpa grave” a carico dell’atleta, richiamandosi così un notevole scarto rispetto alla condotta di normale ragionevolezza dello sportivo medio, il quale oltre alle regole rimane comunque tenuto a comportarsi con prudenza, diligenza e perizia (colpa generica). La valutazione della colpa assume la connotazione di valutazione dello scarto del modello di riferimento ed attiene al c.d. “rischio consentito”. Quindi un atleta non sarà responsabile per i danni cagionati da un fallo di giuoco, a condizione che l’azione fallosa rientri nel modello sportivo di riferimento quale “rischio consentito”. La colpa va poi vagliata in rapporto al particolare momento in cui si colloca la condotta. Ed allora la condotta dannosa tenuta in allenamento dovrà essere valutata con maggiore rigore ad un’analoga condotta tenuta in gara.

In definitiva il criterio della “colpa grave” sarà il modello di riferimento per l’imputazione. Eccezione fa la Caccia in cui si inverte l’onere della prova essendo attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. Invece non si è ritenuta attività pericolosa sia la boxe che lo sci, quindi si risponderà ai sensi dell’art. 2043 c.c. Però l’art. 2050 potrà essere applicabile in capo al gestore della pista di sci che ha permesso l’accesso alla pista a diverse categorie di sciatori eterogenei fra di loro creando pericolo per gli stessi sciatori. Per ciò che concerne le gare automobilistiche si è parlato sull’applicazione dell’art. 2054 c.c. Si è preso a canone di responsabilità il 2054 c.c., qualora nelle strade private scorra un traffico tale da determinare una pericolosità analoga a quelle pubbliche e questo vale per la gare ciclistiche e con veicoli a motori. Nel caso la gara non sia autorizzata sarà preso in considerazione anche il divieto stabilito dall’art. 141 5° c.d.s. (il conducente non deve gareggiare in velocità). Secondo una pronuncia della Cassazione “l’organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico rientra nell’ambito dell’art. 2050 c.c., mentre la responsabilità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli che partecipano alla gara è regolata dall’art. 2054 c.c.”.

Andando,poi,ad effettuare un'approfondimento specifico del punto sulla questione, abbiamo detto che l’esercizio dell’attività sportiva reca una sospensione delle regole normali di responsabilità in virtù della quale condotte lesive che normalmente sarebbero fonte di responsabilità civile e penale vengono ritenute lecite. La motivazione va ricondotta all’esistenza di una causa di giustificazione che la recente giurisprudenza fa collidere con un’esimente atipica.

Va chiarito che l’esimente sportiva è limitata al caso delle lesioni poste in essere da atleti nei confronti dei concorrenti, mentre potrebbe essere discutibile l’applicazione della scriminante a favore di un terzo danneggiato, ma sicuramente tale parametro non potrà mai trovare applicazione quando si indaga sulla responsabilità degli organizzatori delle manifestazioni sportive e dei gestori degli impianti. Infatti costoro sono soggetti ad un regime di responsabilità molto più rigoroso, con inversioni dell’onere della prova e con presunzioni di responsabilità oggettiva. La legge non prevede una scriminante sportiva in quanto tale si tratta di un prodotto di formazione giurisprudenziale a seconda dei casi di una particolare applicazione degli artt. 50 e 51 c.p (Antolisei).

Quale che sia l’inquadramento della scriminante, il fondamento dell’impunità correlata all’attività sportiva viene ricondotto alla circostanza che lo Stato tutela e promuove lo sport  (avendo a tal fine istituito in ente pubblico il CONI con la legge 16 febbraio 1942) e riconosce come legittima l’esistenza di un vero e proprio oedinamento sportivo, cui lo stato demanda ampia autonomia per la produzione di regole interne. L’attività sportiva è lecita e valide sono le norme che compongono le varie discipline.

Lo Stato rinuncia a regolamentarle direttamente ed interviene solo in casi estremi. Dottrina e giurisprudenza integrano il fondamento della scriminante sportiva con il c.d. rischio consentito. Ogni sportivo acconsente, entro determinati margini, ad esporsi al rischio di subire un danno (nel rugby il placcaggio è legittimo entro determinati limiti) ancora arti marziali e la boxe. Una completa e corretta disamina della scriminante sportiva è presentata da una recente sentenza della Corte di Cassazione che merita di essere esaminata.

Nella fattispecie, un motociclista durante una gara di sidercross subiva un incidente, che a dire di questi si è verificato per la polvere sollevatasi a causa del mancato trattamento della pista. In tale occasione la Cassazione si è così pronunciata: “poiché l’attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l’accettazione del rischio dei danni rientranti nell’alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva”.

Altro caso che ben si allaccia al rischio consentito è rappresentato da un più recente sentenza della Cassazione penale. Durante una partita di basket, prima di una rimessa laterale del pallone, due giocatori avversari tentavano di posizionarsi per ricevere il lancio del pallone contrastandosi reciprocamente. Uno dei due colpiva con un pugno alla mandibola destra l’avversario, reagendo ad un infrazione di giuoco di quest’ultimo, consistente nel semplice appoggio del gomito.

La Cassazione ha ritenuto il giocatore colpevole del reato di lesioni dolose, assumendo che “l’aggressione fisica nel giuoco del basket non rientra in nessuno schema d’azione perché nel contenuto regolamentare di tale giuoco è estranea la violenza fisica”. Le sentenze ora menzionate inquadrano in modo molto chiaro il tema del rischio consentito, che sia nel primo caso, ove il rischio consentito è rapportato all’attività dei concorrenti e degli organizzatori, che nel secondo, ove si rapportano le condotte fra i concorrenti, che pur rientrando nelle infrazioni di alcune regole del gioco, e quindi sanzionabili nella disciplina sportiva, non ravvisano il superamento della soglia del rischio consentito. Pertanto la soglia del rischio consentito dovrà essere valutata di volta in volta a seconda delle condotte e delle discipline sportive che si andranno esaminare e delle caratteristiche peculiari del verificarsi dell’evento. 

Facendo,quindi,un richiamo alle recenti ultime sentenze con le quali è stato rafforzato il principio dell’accettazione del rischio possiamo dunque giungere alla conclusione che la soglia più o meno alta che il rischio del verificarsi di determinate situazioni può o meno arrecare un maggior o minor danno al singol sportivo.

Infatti il Tribunale di Nola con sentenza del 7 maggio 2008, rigettava la domanda “posto che nella fattispecie l’attore agiva per vedersi risarcire i danni cagionatigli mediante infortunio sportivo che si verificava nel corso di una pratica sportiva (partita di calcio), va ricordato come ogni attività agonistica implichi generalmente l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, sicchè i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di altro competitore, rientranti nell’alea normale, ricadono sugli stessi, senza che si possano invocare strumenti risarcitori”. Tale pronuncia ricalca il contenuto dalla sentenza di Cass. Sez. III n. 20908/2005.

Dopo questa seppur breve attenta considerazione/indagine sulla responsabilità civile nello sport, va ricordato che la Cassazione ammette anche casi in cui ci sia una condotta, sia dei concorrenti che di terzi che degli organizzatori, che porti a delineare il concorso di colpa ognuno in base alle proprie responsabilità.

Infine possiamo,dunque, giungere alla conclusione su quanto, già detto, in merito alle problematiche sulla responsabilità civile nello sport, stabilendo che non posso convergere con quella parte della Giurisprudenza e della dottrina, che a mio malgrado è la maggioranza, che attribuisce, in tema di gare amatoriali un maggiore rigore sull’applicazione della scriminante in modo più affievolito, non sussistendo i motivi per il maggiore vigore fisico, che si adotta durante le gare ufficiali. Secondo il punto di vista di chi scrive, bisogna innanzitutto fare una valutazione tecnica, in relazione sia alle regole del gioco che ai partecipanti cui prendono parte alla gara. È indispensabile valutare non solo con l’occhio del Giudice, ma anche con l’occhio tecnico, che sa ben discernere quando un soggetto sia nella condizione di poter interpretare correttamente le regole del gioco e sia fisicamente idoneo a metterle in pratica. Ciò che voglio mettere in risalto è la qualità “fisico-tecnica” dell’individuo che per le sue peculiari caratteristiche, durante lo svolgimento del gioco, non può avere una condotta migliore, di quella che anche nella malaugurata ipotesi ha causato un danno all’avversario. Pertanto, in caso di gare non ufficiali, dovrebbe essere fatta un ulteriore distinzione, ponendo che, in una gara amatoriale o non ufficiale, possano parteciparvi, atleti di qualsiasi tipo (professionista e non).

Tale distinzione andrebbe fatta fra l’atleta c.d. “tecnico” che svolge il proprio compito con diligenza che ben conosce le regole perché pratica costantemente quella disciplina e l’atleta c.d. “a-tecnico” che partecipa poiché invitato a prendere parte a quella gara da un amico, ma che effettivamente non conosce bene le regole o che per sua natura è scoordinato nel metterle in pratica.