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Responsabilità Oggettiva delle Società e dei singoli giocatori applicata agli E - Sport

10/12/2020

Per prima cosa è molto importante fare una distinzione fra la linea che demarca la Responsabilità Oggettiva dalla Responsabilità Soggettiva.

Una volta compresa questa linea di confine fra Responsabilità Oggettiva e Responsabilità Soggettiva andremmo a vedere nel dettaglio come e quando tali disposizioni potranno essere o meno attuate anche in ambito sportivo.

Altra cosa che è importante capire è se tale concetto normativo trova o meno attuazione nell'ambito dei c.d. "E- Sport" ed eventualmente quale sia la linea di demarcazione e i limiti entro cui tale disposizione possa essere applicata.

Partiamo innanzitutto ora da cos'è e quando si applica la Responsabilità Oggettiva.

Si ha Responsabilità Oggettiva,secondo quanto previsto dal Nostro Ordinamento giuridico, quando il singolo soggetto risponde dei danni causati senza colpa.

Si ha, invece, Responsabilità Soggettiva quando per segnalare quella forma di imputazione della responsabilità penale che è direttamente collegata alla verifica della sussistenza del criterio di imputazione soggettiva dell’azione a chi l’ha compiuta.

Se la responsabilità oggettiva costituisce una forma di responsabilità per cui la persona deve rispondere di un illecito – sia esso penale o civile – in assenza di colpa o dolo da parte di chi ha commesso il fatto.

La responsabilità soggettiva, che trae origine dal “neminem laedere” della “lex Aquilia de damno”, presuppone l’esistenza di un nesso psichico ben preciso tra l’azione illecita e il comportamento della persona perché al soggetto possano essere imputate le conseguenze giuridiche.

Per comprendere meglio la linea di confine fra i due tipi di responsabilità bisogna entrare un momento nell'effettuazione di un'analisi mirata nel campo del Diritto Penale.

Occorre,infatti, per comprendere meglio questa distinzione quali sono i principi fondamentali della responsabilità penale nell’ordinamento italiano?

In primo luogo, è bene sottolineare che la responsabilità penale è personale.

Il significato minimo di questo assunto è che Il significato minimo di questo assunto è che non ci può essere responsabilità per un fatto commesso da un’altra persona, dal momento che l’agente risponde solo delle omissioni o delle azioni che ha posto in essere e non per quelle estranee rispetto a lui; secondo l’ordinamento penale, è solo in presenza di colpa o di dolo che si può attribuire la responsabilità penale, mentre non possono essere ammesse altre forme di imputazione in un ordinamento penale teso al rispetto delle garanzie costituzionali.

Entrando più nel merito andiamo ora a vedere che differenza c’è tra responsabilità soggettiva e responsabilità oggettiva?

Se è vero che i criteri generali di imputazione di un fatto sono la colpa, la preterintenzione e il dolo, è altrettanto vero che ci possono essere criteri di imputazione diversi.

Un esempio tipico di responsabilità oggettiva è l’aberratio delicti, vale a dire la circostanza nella quale si provoca un’offesa non voluta a una persona per un uso errato dei mezzi di esecuzione.

C’è da considerare, inoltre, il caso di un reato non voluto in presenza di concorso di persone.

Fatto questo breve excursus andiamo ora a analizzare come viene disciplinata dalla legge la cosiddetta responsabilità oggettiva nella quale si risponde dei danni causati senza colpa.

A tutti, prima o poi, capita di essere coinvolti in fatti dai quali derivano dei danni. O come persone che subiscono un danno, o come persone che lo provocano, tutti quanti almeno una volta nella vita veniamo coinvolti in fatti che causano dei danni ad altre persone oppure a cose. Gli esempi che si potrebbero fare sono innumerevoli: pensiamo ai sinistri stradali nei quali rivestiamo talvolta la parte del danneggiato e talora quella del danneggiante, oppure pensiamo alle cadute per strada nei casi di sconnessioni nei marciapiedi, alle cadute su scale condominiali scivolose. Oppure pensiamo alla rottura di tubature (condominiali o di proprietà esclusiva di un singolo), alle infiltrazioni di acqua con le connesse spiacevoli conseguenze. Non meno frequenti sono i casi in cui i nostri figli, ancora minori, provocano danni a cose o a persone o li subiscono da cose o da persone: pensiamo a quello che accade nelle scuole o a quello che capita talvolta nelle discoteche.


Ebbene, non tutti i casi descritti e non tutti gli altri che possono venire in mente sono disciplinati dalla legge in maniera identica.

Una delle differenze fondamentali nella disciplina legale è quella per cui esistono ipotesi nelle quali si viene chiamati a rispondere dei danni a prescindere dalla colpa, cioè il danneggiante è considerato responsabile anche se non ha commesso con colpa il fatto che ha causato il danno.

Pertanto se ci dovessero chiedere cos’è la responsabilità oggettiva? Potremmo rispondere, al Nostro interlocutore, che essa è l’insieme di quei casi nei quali viene chiamato a rispondere delle conseguenze di un fatto che ha causato un danno un soggetto che non lo ha commesso con colpa.

Passiamo ora ad esaminare quali sono i criteri di applicazione della Responsabilità oggettiva della società sportiva:e quali siano  ai fini dell’esenzione che  non rilevano i modelli di organizzazione ed i protocolli di gestione e di comportamento idonei alla prevenzione degli illeciti sportivi.

Per prima cosa possiamo partire dal concetto che la disciplina endofederale in tema di responsabilità oggettiva è prevista, in termini generali,  dall’art. 4, c. 2, Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), in base al quale é stabilito che “le società rispondono oggettivamente, ai fini  disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, c. 5, C.G.S.”, mentre, avuto particolare riguardo alla fattispecie dell’illecito sportivo, l’art. 7, c. 4, C.G.S., stabilisce quanto segue: “Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, c. 5, C.G.S., il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) -penalizzazione di uno o più punti in  classifica-, h) -retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di  competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria-, i) -esclusione  dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica  obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore-, l) -non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di  campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di  competizione ufficiale-, m) -non ammissione o esclusione dalla partecipazione a  determinate manifestazioni] dell’art. 18, c. 1 C.G.S.-”.

 Nel caso  di commissione di illecito sportivo, dunque, la sanzione più lieve prevista è quella della penalizzazione di un punto in  classifica, ma l’adozione di protocolli di comportamento, pur rilevante ai fini della graduazione della sanzione, non costituisce e non può mai costituire un’esimente, come alcune società sportive hanno assunto, a sostegno delle proprie difese, in occasione dei recenti procedimenti disciplinari connessi alla vicenda “calcio-scommesse”.

 

E’ ben chiaro che la ratio sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare massimamente il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, ovvero, in sintesi, la  regolarità delle gare, con conseguenti responsabilità disciplinari a carico delle società sportive discendenti da comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Quindi possiamo dire che,  in ragione della semplice sussistenza del vincolo del tesseramento, la responsabilità delle compagini societarie si produce automaticamente e oggettivamente, e non può in alcun modo essere  esclusa, bensì esclusivamente graduata.

Facendo riferimento,quindi,all’ordinamento federale calcistico, le uniche cause di esclusione previste a beneficio delle società ritenute oggettivamente responsabili si rinvengono, ex art. 13 C.G.S,, esclusivamente allorquando gli autori materiali dellillecito presupposto  siano i sostenitori dei clubs e la violazione ricada nel campo di applicazione degli artt. 11  artt. 11 (responsabilità per comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti  violenti) C.G.S.

Perché dette circostanze esimenti operino è necessario che ricorrano almeno tre delle  circostanze elencate nel richiamato art. 13 C.G.S., tra cui figura “l’adozione di modelli di organizzazione” .

Peraltro, a ben osservare, si rileva che nemmeno il Legislatore federale tratta i protocolli di comportamento  alla stregua di un’esimente tout court; in effetti, ai sensi del richiamato art. 13 C.G.S., la circostanza che la  società abbia “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della  specie di quelli verificatosi” (cfr. art. 13, c. 1, lett. a), C.G.S.) non rappresenta di per sé un’esimente, ma una circostanza che può escludere la responsabilità della società solo se opera congiuntamente ad almeno altre due tra le circostanze previste dalle  lettere da b) a e) dell’art. 13 C.G.S..

Possiamo dunque dire che in assenza di specifiche disposizioni, l’attuazione di protocolli di  prevenzione, di per sé, costituisce una mera attenuante e non già un’esimente.

 Ora, in considerazione della ratio sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva, é di tutta evidenza come, alla luce dell’art. 13 C.G.S., in tutti i residuali ambiti in cui operi la responsabilità oggettiva, incluso quello riferibile agli illeciti  sportivi, la società sportiva eventualmente coinvolta non possa essere esentata da responsabilità in virtù dell’adozione di misure di  prevenzione, non essendo possibile attingere ad altre fattispecie esimenti in tema di responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, c. 2, D. Lgs. n. 231/2001.

 In conclusione possiamo dire ch non é in definitiva possibile delineare la responsabilità oggettiva secondo parametri propri di istituti non conformi all’ordinamento sportivo che “porterebbero a trascurare completamente, da un lato, l’assoluta tipicità e  singolarità della fattispecie ex art. 4, c. 2, C.G.S., e, dall’altro, la non meno  affermata ed inattaccabile autonomia dell’ordinamento sportivo medesimo” (cfr. Lodo Tribunale Nazionale Arbitrato Sport -T.N.A.S.- Ascoli Calcio 1898 S.p.a. / F.I.G.C.).

 In tali termini, l’art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001 non può fungere da scriminante in tema di responsabilità oggettiva connessa alla commissione di illeciti sportivi in quanto la sua applicazione si risolverebbe nella configurazione, in senso negativo, della  responsabilità oggettiva del club secondo parametri che, oltre a essere del tutto  estranei rispetto a quelli dell’ordinamento sportivo, ne stravolgerebbero la ratio.

...

Possiamo,pertanto,affermare che l’ente  viene punito in quanto colpevole di uno o più tra i reati-matrice previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (tra i quali non figura la frode sportiva) commessi nell’ “interesse o a …vantaggio dell’ente” medesimo e persino nell’ipotesi in cui “l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”.

...

Ne deriva, infine, che nel sistema della responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico l’assenza di colpevolezza non incide sull’an (“se”), bensì, eventualmente, sulla sola determinazione del quantum della sanzione da attribuire/comminare alla società eventualmente coinvolta.

Alla fine di questa dettagliata analisi possiamo giungere alla conclusione che è sempre opportuno rimanere aggiornati su tutte le normative e leggi applicabili perché il diritto, già di per se,rappresenta un'evoluzione di norme se poi oltre all'attuazione di dette disposizioni si deve dare ampio spazio anche a materie nuove ci possiamo dar soli rendere conto che tali disposizioni sono già difficili da attuare nel Diritto sportivo in generale, oltre che negli altri comuni ambiti del Diritto,se poi dovessimo anche attuarle ai c.d. "E- Sport" bisognerebbe fare in modo di poterle applicare in maniera corretta in modo da impedire che ci possano essere diverse interpretazioni che potrebbe indurre coloro che le dovrebbero applicare in errori poi difficili da correggere.

Ciò perché contrariamente a quello oche uno può pensare anche questa nuova materia richiede particolare attenzione!!