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Responsabilità civile per comportamenti lesivi nello sport in generale e del minore in particolare

13/01/2021
La responsabilità nel settore sportivo in generale si può distinguere tra illecito sportivo, cioè della violazione di una regola di gioco dettata dai Regolamenti Federali e disciplinata dal Giudice Sportivo tramite una sanzione sportiva disciplinare e l’illecito civile in campo sportivo che si perfeziona nel caso in cui l’atleta cagiona ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento di attività sportiva, ponendo in essere una condotta dolosa o colposa come da ex art. 2043 c.c. e disciplinata dal Giudice Civile tramite una sanzione risarcitoria pecuniaria.

La colpa, nell’attività sportiva, si contraddistingue da negligenza, imprudenza ed imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, quelle sportive nel caso specifico di cui trattasi, tenendo conto del modello di atleta che svolge la stessa disciplina, al medesimo livello (professionistico, dilettantistico, amatoriale) e nello stesso tipo di gara (gara ufficiale di campionato, amichevole o semplice allenamento).

Ma quale è la discriminante che determina all’atto dell’evento lesivo una responsabilità per  illecito sportivo “tout court” e invece un illecito civile, ancorché determinatosi in ambito sportivo?

Tale scriminante si ritrova nei concetti di “rischio consentito” e di “rispetto delle regole del gioco”; quindi per escludere la responsabilità dell’atleta per il danno arrecato al concorrente nell’ambito di una competizione sportiva o comunque di una attività sportiva regolamentata, serve uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, con quest’ultimo che deve derivare comunque nell’ambito del rischio consentito dalla natura della pratica sportiva in oggetto e nel rispetto delle regole tecniche di gioco disciplinanti l’attività sportiva stessa.

Risulta quindi escluso il predetto collegamento se l’atto e’ compiuto con l’obiettivo di ledere l’incolumità’ altrui o con una modalità del gesto atletico incompatibile con le caratteristiche concrete e naturali del gioco, pratica o attività sportiva specifica.

Tali ragionamenti sono stati ripresi dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 30 marzo 2011, nr. 7247, con la quale viene inoltre specificato che “sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta”.

Tale sentenza continua esprimendo il concetto che  “la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività’, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attivita’ sportiva specificatamente svolta, l’atto sia a questo funzionalmente connesso”.

Tali concetti erano stati espressi dalla stessa Suprema Corte nella sentenza nr. 12012 del 08 agosto 2002, nella quale si esprimeva il concetto che comunque “il nesso funzionale e’ escluso dall’impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attivita’ si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano”.

***

I danni da responsabilità occorsa in occasione di attività sportiva possono distinguersi tra danni cagionati da chi pratica attività sportiva e danni cagionati da chi organizza attività sportiva.

 

Nel primo caso i danni da responsabilità si sostanziano in:

 

danni cagionati dall’atleta ad altri partecipanti alla medesima attività, con conseguente disparità di trattamento se il danno e’ provocato nell’esercizio proprio dell’attivita’ sportiva o al di fuori di essa;
danni cagionati dall’atleta a terzi (per esempio spettatori nel caso di esercizio proprio di attività sportiva o estranei se al di fuori di essa).
 

In tali casi risulta ancora non chiaro se ad essi appare applicabile il concetto di “rischio consentito” come sopra descritto.

 

Nel secondo caso i danni da responsabilità si sostanziano in:

 

danni subiti dall’atleta ove le strutture e le attrezzature sportive e ricreative ed i mezzi tecnici ed organizzativi predisposti si rivelino inidonei a salvaguardare l’incolumità’ di chi pratica attività sportiva;
danni per omessa vigilanza sull’andamento della manifestazione;
in manifestazione sportiva tra minori, danni da omessa sorveglianza anche agli atleti e omessa adozione, in via preventiva, di tutte le misure organizzative, di sicurezza e disciplinari, idonee a prevenire situazioni di pericolo.
 

In caso di danno ingiusto cagionato da un fatto posto in essere da persona incapace di intendere o di volere, a cui viene parificato il minore, come da art. 2047 c.c., il risarcimento e’ dovuto da chi e’ tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Tale prova liberatoria si sostanzia nel concreto nell’aver vigilato sulla condotta del minore in misura adeguata all’ambiente in cui vive, alle sue abitudini e al suo carattere e di averlo educato ed istruito in modo consono alle sue condizioni familiari e sociali (Cass. 28/09/2009, nr. 18804).

Alcune interpretazioni giurisprudenziali circoscrivono in maniera dettagliata l’ambito giuridico di cui trattasi:

Secondo la interpretazione della Suprema Corte:

 

“L’art. 2047 non fa riferimento al “fatto illecito” dell’incapace, ma esclusivamente al “fatto” e ciò conformemente all’art. 2046 c.c., che esclude l’imputabilità’ del fatto dannoso all’incapace, salvo che l’incapacità’ dipenda da sua colpa” (Cass. 30/03/2011, nr. 7247).
“E’ necessario che il fatto connesso dall’incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell’antigiuridicità’ e cioè che sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito (Cass 30/03/2011, nr. 7247) e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, nr. 8740).
“Perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, e’ necessario che il danno sia ingiusto; occorre cioè che il danno sia arrecato in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17.05.2004 nr. 9345).
 

Da quanto sopra enunciato e come da art. 2048 c.c., “il padre, la madre,o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

La stessa disposizione si applica all’affiliante; i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Dall’enunciato normativo si possono trarre alcune considerazioni finalizzate all’ambito operativo del diritto sportivo e della responsabilità civile in ambito sportivo:

 

In coloro che insegnano un mestiere o un’arte possono rientrare gli insegnanti di educazione fisica, allenatori di società ed associazioni sportive, istruttori di discipline sportive.
Il fatto illecito provocato da comportamenti lesivi del minore capace di intendere e di volere, in ambito di attività e pratica sportiva deve obbligatoriamente provocare un danno ingiusto.
La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto “si risolve in particolare nella dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con quel grado di diligenza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, adottando in via preventiva le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo” ( Cass. 06/03/1998, nr. 2486, Cass. 22/04/2009, nr. 9542 e Cass. 21/02/2003, nr. 2657) e “solo con la dimostrazione di aver usato ogni utile cautela per impedire l’evento (Cass. 25/05/2000, nr. 6866).
 

Da quanto sopra esposto quindi gli insegnanti, “sono parificati ai precettori nella responsabilità dei danni cagionati dal fatto illecito compiuto dagli allievi nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza” (Cass. 10/02/1981, nr. 826) e “gli istruttori di una disciplina sportiva sono equiparati a coloro che insegnano una professione o un’arte e, al pari di essi, sono soggetti alla presunzione di cui all’art. 2048 c.c.” (Cass. 25/05/2000, nr. 6866).

Per quanto riguarda invece il danno che il minore arreca a terzi, “non vi e’ configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c., a carico dei precettori o insegnanti o istruttori per i danni che l’allievo abbia procurato a se stesso (Cass. 27/06/2002, nr. 9346, che riprende altre sentenze della Suprema Corte (2485/58, 2110/74 e 5268/95).

 Un quesito che, spesso, ci si dovrebbe porre è ma anche i minori accettano il rischio sportivo?Secondo quali criteri lo stesso può essere valutato?Che influenza può avere nei rapporti interpersonali con altri soggetti nel corso dello svolgimento di un'attività sportiva?

Tutti questi quesiti meritano una particolare attenzione.

Andando per gradi ora cerco di spiegare il primo punto. Ossia se anche i minori accettano il rischio sportivo.

In merito a questo primo aspetto partendo da un'analisi dettagliata possiamo dire che Secondo i recenti orientamenti della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione nel caso di un evento lesivo occorso tra minori durante un torneo amatoriale tra associazioni sportive., in genere si esonera dalla responsabilità propria del sorvegliante l’associazione sportiva di appartenenza del minore autore del fatto, non ritenendo incompatibile il fallo con il tipo di gioco praticato.

La Suprema Corte sostanzialmente applica sic et simpliciter alla fattispecie le regole proprie del giudizio di responsabilità dello sport professionistico e pertanto denota una scarsa attenzione al contesto amatoriale- dilettantistico della pratica sportiva.

I giudici non si domandano se oltre all’apprezzamento della compatibilità della condotta con il tipo di sport praticato, debba attribuirsi una qualche giuridica rilevanza anche alla natura amatoriale e amicale della competizione sportiva; ciò al fine di escludere, o quanto meno dubitare, che la responsabilità potesse essere inquadrata tout court nella nota fattispecie della responsabilità sportiva, piuttosto che essere ricostruita alla luce del canone generale dell’art. 2043 c.c. ovvero delle altre norme che compongono il complesso sistema della responsabilità extracontrattuale.
Sin d’ora non si può non rilevare, infatti, in via di prima approssimazione, che nel caso in cui il contesto della competizione sia occasionale o si svolga in via amatoriale, pare difetti quella particolare ed elevata carica agonistica che sembra giustificare, invece, a livello professionistico l’innalzamento della soglia del cosiddetto rischio consentito e la conseguente riduzione dell’area dell’antigiuridicità.

Come detto, ciononostante, nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno preferito glissare sul punto e applicare nella decisione i principi e le norme propri della responsabilità sportiva anche alle ipotesi di attività amatoriali.
Ad alimentare i dubbi sull’esatta ricostruzione della responsabilità civile nei casi in cui ci si trovi a dover giudicare di eventi lesivi occorsi durante un evento amatoriale, è anche l’assenza di una chiara definizione e di una netta distinta disciplina delle diverse pratiche sportive amatoriali, dilettantistiche e professionistiche.

La possibilità di un’equiparazione dello sport amichevole a quello professionistico agli effetti del giudizio di responsabilità civile sportiva ( questo è il tema dell’indagine) è, infatti, in verità questione che involge un tema più ampio, a partire dalla stessa qualificazione dello sport e dalla sua definizione, aspetto questo sui cui la dottrina da tempo dibatte.

Al fine di individuare tra le attività umane quelle rilevanti come attività sportive, infatti, si è osservato in proposito che, trattandosi di apprezzare la meritevolezza degli interessi di cui è espressione l’attività umana, occorre valorizzare il dato sostanziale e non formale che connota l’attività sportiva, e che, quindi, in realtà il problema definitorio finisce per essere astratto, mentre la qualificazione va fatta in concreto, sulla base di un giudizio squisitamente casistico.

Sotto altro profilo, va rilevato anche, come noto, che negli ultimi decenni la pratica di attività sportiva ha conosciuto un notevole incremento, determinando così la diffusione dello sport, che da fenomeno elitario, quale era all’inizio del XX secolo, si è imposto come “di massa”. Cosicchè il settore sportivo oggi denota una complessità soggettiva ed oggettiva tale per cui innanzitutto, occorre riflettere su cosa si intende per sport amatoriale.

Sussiste infatti una molteplicità di soggetti, persone fisiche, atleti, dirigenti, medici, procuratori, e persone giuridiche, siano essi Enti, Federazioni, associazioni, Leghe, che a vario titolo sono coinvolti nell’esercizio dello sport; dal punto di vista oggettivo, invece si assiste al proliferare delle discipline sportive, rispetto alle quali si pone il quesito di stabilire quali siano quelle regolamentate e riconducibili ad un’organizzazione di tipo federale.

Ciò posto, in questo quadro complesso si colloca la problematica classificazione e distinzione dei vari livelli della pratica delle attività sportive, amatoriale, dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica, così come, più specificamente, si pone il problema di stabilire se ci si trovi di fronte ad un’attività praticata a livello amicale ma del tipo di quelle riconosciute e regolamentate ufficialmente, ovvero si tratti di un gioco non riconducibile ad uno sport per dir così ufficiale, riconosciuto, ma che rappresenti comunque una competizione mirante a stabilire sia pure occasionalmente un vincitore.

A ben guardare è la stessa definizione di sport come qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati in competizione a tutti i livelli, che mette in crisi i tentativi di stabilire un netto distinguo tra sport amatoriale e non, ai fini dell’applicazione di un unico canone di responsabilità.

La dottrina che di recente ha affrontato la spinosa questione della definizione e selezione delle attività riconducibili all’area dello sport, se da un lato ha criticato la scelta di qualificare come sportive le sole attività rispondenti ad un criterio formale-soggettivo fondato sul riconoscimento della relativa disciplina da parte del Coni, dall’altro tuttavia sembra aver scelto comunque di attrarre nell’ambito del fenomeno sportivo le sole discipline organizzate rispondenti a regole comunemente condivise e praticate17, ma soprattutto connotate dal carattere della competitività.

Partendo da questo aspetto, è il caso di domandarsi, allora, se debbano essere ricondotti all’area dello sport in senso stretto le contese sportive amichevoli e/o amatoriali. Si tratta altrimenti di stabilire se ad esse sia proprio quel carattere di competitività che connota lo sport organizzato e se ad esse vada applicato il regime della responsabilità sportiva tradizionalmente fondato sul rischio consentito.

Si potrebbe affermare che l’elemento di distinzione tra la competizione sportiva tout court tra atleti e la partita giocata in contesto amicale risieda proprio nell’elemento “organizzazione”. Difficile è non notare come diversa sia l’ipotesi in cui gli atleti, sebbene minori giochino nell’ambito di una competizione organizzata rispondente a regole predeterminate e note, da quella in cui essi stessi si riuniscono occasionalmente per motivi di svago.

Il dato di diritto positivo non è chiaro.

Dalla legge sul lavoro sportivo è possibile ricavare solo una definizione di sport professionistico, alla quale quindi per esclusione si può opporre quella di sport non professionistici (nella quale categoria andrebbero ricompresi non solo quelli svolti a livello dilettantistico, ma anche quelli amatoriali).

A complicare ulteriormente la questione interviene la normativa di rango secondario dello Stato.

Infatti, se, da un lato, la nozione di atleta dilettante sembra essere superata ad opera del Coni che (nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1256 del 23 marzo 2004 in tema di Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite) si limita a distinguere l’attività professionistica da quella non professionistica senza menzionare “l’attività dilettantistica”, dall’altro, la figura dell’atleta dilettante è stata espressamente contemplata dal legislatore nazionale (D. M. 17 dicembre 2004 in materia di tutela assicurativa, pubblicato in G. U. n. 97 del 28/04/2005) che definisce sportivi dilettanti: “tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti”.

Una parte della dottrina, alla luce della carente disciplina legislativa, ritiene insufficiente la classificazione e definizione delle attività sportive operata all’interno del sistema delle federazioni, e allo stesso tempo critica anche la scelta di utilizzare quale criterio discretivo il concetto di agonismo. Si osserva in proposito come anche lo sport amatoriale possa esser connotato da tale profilo, sia pure in misura minore, e come anch’esso debba esser sottoposto a delle regole, che i praticanti conoscono e o accettano.

Si pone quindi l’esigenza di distinguere non solo tra sport professionistico e dilettantistico, ma anche tra sport dilettantistico, amatoriale ed amicale, prendendo in considerazione la circostanza dell’inserimento dell’evento all’interno di un’organizzazione che coordini una gara.Tuttavia non si può escludere che, sia pure in diversi gradi e forme, in alcuni casi anche lo sport amatoriale od occasionale presenti i caratteri propri che rappresentano l’essenza dello sport e cioè agonismo e accettazione delle regole del gioco.

Sotto quest’aspetto, particolarmente problematico risulterà, tuttavia, stabilire le regole del gioco, nonché individuare in base a quale meccanismo esse debbano dirsi conosciute dagli sportivi e da essi accettate, in maniera tale da agevolare l’interprete o il giudice nella ricostruzione del giudizio di responsabilità.

Si discute infatti se le medesime regole che valgono nella competizione sportiva che si inserisce in un contesto di agonismo programmatico illimitato debbano applicarsi anche se il medesimo sport venga praticato occasionalmente in via amichevole (si pensi al classico esempio della partita di calcio tra amici, od addirittura tra minori).

Conseguenzialmente controversa di volta in volta risulterà l’esatta individuazione delle norme applicabili nel giudizio di responsabilità civile, laddove non è pacifico se l’accertamento dell’illiceità della condotta debba arrestarsi alla sola verifica della conformità alle regole del gioco ( se e quando individuate).

4. La responsabilità sportiva in ambito amatoriale

Se si considerano la progressiva erosione della differenza tra sport professionistico, sempiprofessionsitico e dilettantistico, che si evince dall’ordinamento comuniatrio, il progressivo riconoscimento allo sport amatoriale di una dimensione inutilitaristica occupazione del tempo libero, la crescente attenzione verso il fenomeno sportivo nelle sue manifestazioni extra-agonistiche e, più in generale, il riconoscimento del ruolo sociale dello sport a livello comunitario si comprende l’esigenza di una rinnovata riflessione sui limiti di liceità dell’attività sportiva amatoriale.

In particolare, appare lecito dubitare che la ricostruzione della responsabilità sportiva per gli eventi dannosi che dovessero occorrere nel corso di competizioni agonistiche in cui sia logicamente riscontrabile la cosiddetta “ansia da risultato” possa ritenersi valida anche se i fatti lesivi che si dovessero verificare in un contesto amatoriale, o quando l’evento sportivo pur inserendosi in un contesto organizzativo, abbia come protagonisti i minori, affidati per giunta ad associazioni sportive.

Se, infatti, sussiste una sorta di scriminante sportiva che si applica ogni qualvolta vi sia una manifestazione sportiva, con la funzione di rendere lecite condotte lesive, che cioè normalmente sarebbero fonte di responsabilità civile, ciò detto, non può ritenersi de plano sic et simpliciter scontata l’applicazione della medesima scriminante nel caso in cui l’attività sportiva venga svolta amatorialmente, oppure in allenamento, ovvero da minori.

La questione non è meramente teorica, poiché, come già precisato, dalla soluzione del problema, nell’un senso piuttosto che nell’altro, deriva l’applicazione di un diverso regime di responsabilità, civile o penale.

La competizione amatoriale è caratterizzata da una minore carica agonistica dovuta all’assenza di una eccessiva propensione al risultato e, pertanto, debbano essere affrontate con maggiore cautela, nel rispetto della capacità ed esperienza dell’avversario.

Si può rilevare che la ricostruzione della responsabilità sportiva amatoriale ovvero l’individuazione dei limiti della responsabilità sportiva tout court dipendono dall’esame di questi profili: la rilevanza delle regole sportive e la problematica individuazione delle stesse; lo stretto rapporto tra sport amatoriale e l’attività sportiva dei minori; l’applicabilità della clausola dell’accettazione del rischio allo sport praticato da minori.


Sotto altro profilo, non trascurabile, alla luce anche del caso concreto portato dalla sentenza in esame, in virtù del dovere di controllo e di educazione dei propri figli in capo ai genitori, si pone anche il problema di stabilire se e quando la responsabilità degli istruttori escluda quella dei genitori.

Infatti, ai sensi dell’art. 2048 c.c., la responsabilità dei genitori dovrebbe essere esclusa42 quando il minore abbia agito nel corso di una gara o durante gli allenamenti, essendo stato affidato all’istruttore.

In verità si discute se e quando i genitori debbano rispondere del fatto illecito commesso dal figlio minore, per esempio con riferimento ai casi in cui il fatto si presenti come del tutto anomalo in relazione all’indole e alle tendenze abituali del fanciullo, all’educazione ricevuta e alla normale vigilanza dovuta; ossia in tutti quei casi in cui il fatto del minore non sia ex ante prevedibile dai soggetti che su di esso esercitano la potestà.

Il che rimanda innanzitutto ad un accertamento nel caso concreto, e significa, per quello che interessa in questa sede, che il giudice dovrà valutare il grado di maturità del minore; anzi per questa la norma spiega una funzione di general prevenzione, atteso che si ritiene che essa debba indurre i genitori ad impartire una educazione sufficiente ed idonea ai figli.

Ciò non significa che il genitore, per andare esente da responsabilità, debba accompagnare costantemente il minore nelle proprie attività sportive ma si reputa sufficiente che impartisca un’educazione sportiva consona all’età.

Tuttavia questo richiede che sia il giudice ad accertare in concreto del grado di maturità del minore. Tale profilo dell’accertamento in concreto viene ad esser privilegiato per ammettere od escludere la responsabilità in capo ai precettori, istruttori e allenatori, i quali, personalmente oppure solidalmente con i gestori dell’impianto o gli organizzatori della competizione sportiva, rispondono dei danni cagionati dal minore e in base al disposto degli articoli 2047 c.c. e 2048 c.c. rispondono della mancata adozione delle opportune cautele finalizzate a prevenire l’evento dannoso ma anche per omissione dei poteri di controllo e di direzione sugli allievi.

Non è il caso di ripercorrere in questa sede le varie teorie da tempo elaborate in dottrina circa la natura giuridica delle due diverse figure di responsabilità ( ex art 2047 c.c. ed ex art. 2048 c.c.), né circa il possibile concorso della responsabilità dei genitori con quella degli altri sorveglianti (profilo questo che sarebbe stato interessante esaminare anche nel caso concreto), ovvero della possibilità di invocare la regola generale dell’art. 2043 c.c., basti tuttavia richiamare le difficoltà che si prospettano nei casi concreti allorquando si tratta di formulare un giudizio di responsabilità.

La giurisprudenza, a fronte della difficoltà di accertare in concreto quando vi sia un’effettiva responsabilità, ritiene a tal fine che la valutazione del comportamento tenuto dall’istruttore non debba effettuarsi in base ai parametri previsti secondo uno standard astratto di “buon insegnante”, bensì debba operarsi sul singolo caso concreto, dovendo tener conto di circostanze quali l’età, la formazione, il grado di maturità dell’allievo e le condizioni ambientali nelle quali si è svolto l’insegnamento della disciplina; di conseguenza, la probabilità di affermare la responsabilità dell’istruttore sarà maggiore in caso di allievo minorenne ed inesperto nella disciplina sportiva, richiedendosi in tali situazioni una vigilanza massima per continuità ed attenzione.

Questo è l’orientamento prescelto anche in altra decisione, che in verità ha richiamato non la responsabilità che fa capo alle persone fisiche degli istruttori, essendo stata chiamata a giudicare della responsabilità dell’ente associativo in base al disposto dell’art. 2047 c.c.

In tal caso, sposando l’orientamento secondo cui la responsabilità ex art. 2047 è responsabilità per fatto altrui la Corte ha ritenuto dovesse prescindersi dall’accertamento del dolo o della colpa ed andare ad apprezzare la sussistenza di tutti gli altri elementi che intergrano l’illecito, e tra questi i giudici si sono soffermati sulla antigiuridicità della condotta.

In definitiva l’attenzione del giudicante si è concentrata tutta sul profilo dell’antigiuridicità della condotta. Si è affermato, quindi, che affinché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento occorre che il danno sai arrecato non iure cioè sia inferto in assenza di una causa giustificativa, che nel caso di specie è stata ritenuta sussistere proprio quale scriminante sportiva tout court.

Infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la circostanza della minore età, il carattere dilettantistico della gara non fossero sufficienti ad escludere l’applicazione del noto principio secondo cui la responsabilità va esclusa tutte le volte in cui oltre a sussistere un nesso funzionale tra l’azione di gioco e l’evento lesivo vi sia un grado di violenza compatibile con lo sport praticato.

Essi hanno quindi precisato che la valutazione della minore età degli atleti, del carattere dilettantistico dell’evento, nonché del grado di violenza dell’azione compete al giudice di merito, e, soprattutto, che si tratta di una qualità di cui il giudice deve tener conto nel giudizio di bilanciamento tra il grado di irruenza manifestato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.

 c) l’applicabilità della clausola dell’accettazione del rischio allo sport praticato da minori

L’argomentazione della Corte porta quindi a riflettere su un altro aspetto. La presunzione di (tacito) consenso al rischio da parte degli atleti, che decidono di impegnarsi nelle attività sportive, appare difficilmente configurabile in capo ai minori coinvolti che praticano lo sport amatoriale tra amici ovvero presso le scuole e le parrocchie.

Allo stesso modo, va detto quanto sia difficile appurare se essi conoscevano durante la partita le regole di quel gioco o sport e se fossero tenuti al tempo stesso al rispetto delle medesime.

Da tale ragionamento dovrebbe dedursi che l’attività sportiva non direttamente riconducibile alle competizioni ufficiali non possa soggiacere agli effetti della scriminante fondata sul rischio consentito.

Occorre, infatti, dar conto della difficoltà di riferire ai minori l’accettazione del rischio (nonché il rilascio del tacito consenso), soprattutto perchè attraverso l’applicazione di un criterio alquanto restrittivo di imputazione della responsabilità aquiliana, essa finisce per limitare l’ambito di tutela del minore danneggiato rispetto al regime ordinario di responsabilità extracontrattuale.

In tali casi difficilmente potrà ammettersi tout court la limitazione di responsabilità che è giustificata in virtù del favore dell’ordinamento verso lo sport, in generale, e verso il gioco di ruba-bandiera, in particolare.

Si può concludere nel senso che la difficoltà di ricostruire la responsabilità sportiva in ambito amatoriale risiede nell’individuazione delle regole del gioco, dalla quale dipende strettamente, ove non si ritenga applicabile il rischio consentito, la valutazione tesa a stabilire se l’atto, violando le regole, sia trasmodato nel disprezzo, o anche soltanto nel mancato rispetto (che è cosa assai diversa) dell’altrui incolumità fisica.

Ciò non può significare se non che in ambito amatoriale più che in ogni altro contesto agonistico lo sport debba rispondere al dovere generale di lealtà sportiva.

 Conclusioni in merito al primo punto

Non può negarsi che esiste un minimo comun denominatore che accomuna tutti i tipi di sport anche a livello amatoriale, rappresentato dallo spirito competitivo, dal rispetto delle regole del gioco, governati dal principio del fair play.

Spetterà al giudice tenere conto dei principi generali dell’ordinamento statuale e segnatamente dell’art. 2 Cost. ogni qualvolta la verifica del superamento della soglia del rischio consentito o la giustificazione del fallo per la foga agonistica del risultato non siano sufficienti.

Esiste l’esigenza una più rigorosa valutazione del rispetto delle regole del gioco ovvero della colpa sotto il profilo dell’imprudenza, nonché della riferibilità del rischio consentito all’attività sportiva svolta in ambito amatoriale.

Se si parte dall’inopportunità di una qualificazione astratta delle varie tipologie di sport, e dalla necessità di un’analisi condotta caso per caso che tenga conto della meritevolezza degli interessi legati alla pratica sportiva, non può che tornare di grande vantaggio il riferimento all’etica che consente di tener in conto la particolarità dell’attività sportiva, la vocazione sociale dello sport, quale momento di incontro e ambiente ideale ove educare al rispetto delle regole.

Per quanto riguarda invece gli altri due aspetti dobbiamo dire che  sono state adottate delle specifiche linee guida per la pratica dello sport mirato soprattutto alla tutela della salute.

Dobbiamo,pertanto,tener presente dell'esistenza di Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione.

Lo sport comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole e norme ben precise, dettate da un’istituzione ufficiale. È un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali. La Carta Europea dello Sport definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. Si tratta di un’accezione molto ampia del termine, inteso non limitatamente all’aspetto competitivo, come per lo più avviene, ma anche, più direttamente, agli aspetti del tempo libero, della socializzazione, del benessere.
L’attività sportiva agonistica e non agonistica, è definita sulla base di specifici provvedimenti legislativi nazionali.

La somministrazione, e cioè il concreto svolgimento dell’attività fisica, avviene al di fuori delle strutture del servizio sanitario, in locali e luoghi di socializzazione ritenuti idonei sulla base di indicazioni tecniche regionali che in alcuni casi prevedono anche un percorso di certificazione e accreditamento.
Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, l’attività fisica è necessaria allo sviluppo osteo- muscolare, contribuisce ad aumentare le capacità di apprendimento e il livello di autostima e rappresenta un valido strumento di aggregazione sociale. Uno stile di vita attivo sin dall’infanzia, associato ad una corretta alimentazione, diminuisce inoltre il rischio di obesità infantile e di malattie croniche.
In età adulta i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica comprendono un minor rischio di contrarre malattie croniche - quali malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore come quello al seno, alla prostata e al colon - e il miglioramento della mineralizzazione ossea in età giovanile, che contribuisce alla prevenzione di osteoporosi. L’attività fisica migliora la funzione digestiva e la regolazione del ritmo intestinale, è un fattore determinante per il dispendio energetico ed è quindi essenziale ai fini del controllo del peso corporeo. Ha effetti positivi sulla salute mentale, contribuendo al mantenimento delle funzioni cognitive e alla riduzione del rischio di depressione e di demenza. Riduce lo stress e l’ansia, migliora la qualità del sonno e l'autostima.

L’attività fisica e sportiva, per il suo contributo anche all’inclusione sociale, svolge un ruolo rilevante nel miglioramento del benessere psichico e nella prevenzione e trattamento del disagio sociale nelle diverse fasce d’età, soprattutto durante lo sviluppo giovanile. Per le persone vulnerabili o con situazioni di disagio sociale o mentale, l’attività e l’esercizio fisico possono rappresentare uno strumento attraverso cui veicolare messaggi inerenti altri temi di salute, in un’ottica integrata di promozione della salute fisica, psichica e sociale, e facilitare il superamento di problematiche socio- comportamentali ai fini del reinserimento sociale.
L’importanza dell’attività fisica per la salute delle persone detenute, adulte e minori, è ampiamente riconosciuta nel quadro del sistema di trattamento e rieducazione, essendo diretta non solo al miglioramento della condizione psico-fìsica, ma rispondendo anche alle esigenze rieducative previste dalla Carta Costituzionale. La pratica di sport e/o attività fisica può fornire spunti utili per l’acquisizione di un modello di vita “corretto”. Attività sportive di squadra e attività di espressione corporea permettono non solo un maggior benessere psicofisico e l’acquisizione di abilità motorie, ma costituiscono una occasione di socializzazione e di responsabilizzazione. L’acquisizione di comportamenti sportivi (fairplay), può facilitare e migliorare il reinserimento sociale dell’individuo, che diviene in grado di acquisire un modello di vita basato su regole e ruoli condivisi dalla società.

Il forte investimento che il settore educativo ha rivolto al mondo dello Sport è rappresentato anche dall’istituzione dell’indirizzo sportivo all’interno dei Licei Scientifici.
L'attività fisica può essere integrata anche nel doposcuola, incoraggiando le scuole a offrire agli alunni la possibilità di svolgere quotidianamente attività fisica non solo nel programma di studi ma anche esterna a esso. 

L’influenza della famiglia sullo stile di vita, le scelte alimentari e l’attività fisica è parte di un processo educativo che coinvolge il bambino già nei primi anni di vita. In famiglia il bambino non solo impara a relazionarsi con il mondo attraverso il modello e lo stimolo dei genitori, ma può apprendere uno stile di vita sano e attivo, necessario per poter crescere in salute, e possono nascere le prime motivazioni che avvicinano all’attività sportiva. La famiglia svolge, pertanto, un ruolo fondamentale nella promozione dell’attività fisica, ma anche nel mantenimento dell’impegno e il proseguimento dell’attività sportiva. Lo sport può avere un ruolo rilevante nella vita familiare, poiché può svolgere una funzione di supporto all’attività educativa dei genitori. Inoltre, la condivisione di interessi e passioni sportive favorisce il dialogo tra i componenti familiari, permette di stare insieme e mette le generazioni in contatto.

In conclusione possiamo dire che nei diversi setting di intervento per la promozione dell’attività fisica (scolastico, lavorativo, di comunità, sanitario di cure primarie o di cure specialistiche) il valore aggiunto è rappresentato da un intervento che integri le competenze tecnico-scientifiche specifiche del ruolo professionale svolto con le competenze di base del counselling e che, quindi, sia in grado di condurre la relazione in modo strategico e strutturato, considerando la persona nella sua complessità.
Va evidenziata l’opportunità di integrare il percorso formativo e di aggiornamento dei futuri medici e dei medici che hanno già un rapporto di lavoro nell’ambito del SSN, promuovendo l’insegnamento delle metodologie di corretta comunicazione e di counselling.
Per costruire un rapporto di fiducia e facilitare la persona nel percorso decisionale (empowerment), sia nella scelta iniziale del cambiamento e sia nelle fasi successive di mantenimento, è necessario ascoltare prima di informare, focalizzare l’attenzione sul contesto di vita della persona, sulle sue specifiche esigenze di salute, i suoi bisogni informativi, i suoi vissuti, le sue effettive motivazioni e quindi sulla sua disponibilità ad effettuare eventuali cambiamenti nelle abitudini di vita. La capacità di “ascolto” (inteso come ascolto globale) è il nodo centrale dell’attività del medico e di tutti gli operatori impegnati nella promozione di stili di vita salutari, è alla base della “relazione” e può essere considerata di per sé “terapia”.
I diversi operatori impegnati nella promozione dell’attività fisica sul territorio (medici, farmacisti, insegnanti, operatori di associazioni sportive, laureati in scienze motorie, ecc.) non hanno tutti la stessa possibilità di approfondire la relazione con le persone che incontrano nello svolgimento della loro attività professionale, in quanto operano in contesti differenziati e con finalità diverse, tuttavia hanno tutti l’opportunità di predisporsi all’accoglienza e all’ascolto empatico dell’altro, di creare la relazione all’interno della quale poter proporre contenuti, informazioni, attivazioni in base alle esigenze della persona e alla specifica situazione del momento e al contesto. Tutto questo è possibile solo se gli operatori sono formati in specifici percorsi di apprendimento e hanno quindi acquisito le competenze per condurre il processo comunicativo con intenzionalità e consapevolezza. : In tale contesto è auspicabile che i temi della promozione dell’attività fisica, pur con differenziati livelli di approfondimento, siano inseriti oltre che nella formazione degli operatori già attivi anche nel curriculum formativo universitario dei professionisti sanitari e non e nei percorsi formativi post-laurea.
Anche la loro motivazione gioca un ruolo fondamentale e questa può essere alimentata dalla possibilità di lavorare sentendosi parte di una strategia complessiva e considerando il loro intervento
 
non come un evento episodico e isolato, ma come uno dei molteplici “momenti di comunicazione” funzionali alla promozione di stili di vita salutari.