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Match-Fixing e corruzione nello sport

19/01/2022
Un'aspetto che in questo artico mi accingo ad esaminare è legato a una parte interessante considerando che il comparto dei giochi online è uno tra i più competitivi, i concessionari offrono soluzioni molto interessanti e vantaggiose per attrarre nuovi potenziali clienti.

Un altro importante driver della crescita del settore dei giochi digitali è rappresentato dalla grande varietà dell’offerta dei giochi. I big del settore hanno messo a punto delle proposte molto accattivanti, complete di una gamma pressoché infinita di giochi: si va dai tradizionali giochi da casinò quali la roulette francese, quella europea e americana, passando per giochi come il blackjack con tutte le sue varianti.

Già da tempo, realtà storiche del settore come il concessionario di stato SNAI, hanno introdotto diverse modalità di gioco innovative come il casinò live, un casinò online che permette all’utente di giocare con veri croupier che coordinano i tavoli trasmessi in streaming. Tra i vantaggi di questa modalità di gioco vi sono gli interessanti bonus casinò messi a disposizione dei giocatori, ideati allo scopo di massimizzare le vincite e/o contenere le possibili perdite.

Il gioco a distanza è oggi più incentivato rispetto al passato anche grazie alle stringenti politiche e ai meccanismi di tutela del giocatore volti a sponsorizzare un metodo sano ed equilibrato per il gambling online.

Su questo tema, gli enti regolatori in Italia (AAMS per la parte normativa, e SOGEI per la parte tecnologica) sono molto pro-attivi nel cercare di evitare che una passione lecita e limitata si trasformi in patologia (ludopatia).

La normativa ha quindi previsto l’introduzione, nelle fasi di certificazione e accreditamento di una piattaforma, di una serie di funzionalità che ciascun sito web deve mostrare affinché si limitino i volumi di gioco per singolo utente, sia nel deposito, che nell’ammontare delle giocate (oltre che ovviamente, ai controlli automatizzati necessari ad evitare le frodi e lo spostamento di ingenti quantità di denaro tra soggetti, noto come “chip dumping”).

SNAI è uno dei concessionari di stato autorizzati e tra più attenti in termini di iniziative volte alla tutela dell’utente e che già si è distinto per aver attivato un programma di formazione tra gli sportivi denominato “Match Fixing” contro le frodi sportive finalizzate alle scommesse.
SNAI interagisce con i propri utenti online in modo chiaro ed esaustivo affinché, sia nella fase di registrazione che di gioco post-registrazione, sia evidente che è possibile applicare dei limiti massimi di spesa, delle autoesclusioni temporanee dal gioco, e altri paletti che l’utente può configurare per avere un valido aiuto a contenere il budget di gioco in modo guidato.

Oltre 1.100 partite sospette sono state rilevate dall’inizio della pandemia nell’aprile 2020, di cui 655 partite nei primi nove mesi del 2021: sono i dati diffusi da Sportradar Integrity Services, il fornitore globale di soluzioni per l’integrità dello sport e partner di oltre 100 federazioni e leghe sportive che, grazie al suo sistema di monitoraggio, l’Universal Fraud Detection System (UFDS), rileva eventuali attività sospette in 12 diversi sport e in oltre 70 Paesi. Secondo i dati di Sportradar, il calcio è lo sport a maggior rischio di corruzione, con oltre 500 partite sospette rilevate nel 2021 fino ad oggi.

Oltre al calcio e agli eSport, quest’anno Sportradar ha rilevato attività sospette in 37 partite di tennis, 19 di basket, 11 di tennis tavolo, 9 di hockey su ghiaccio e 6 di cricket. Altre attività sospette sono state identificate nei match di pallavolo, pallamano e beach volley.

A livello globale, Sportradar ha rilevato finora 382 corrispondenze sospette in Europa, con l’America Latina che segue con 115 segnalazioni. L’Asia si piazza al terzo posto con 74 segnalazioni, seguita dall’Africa con 43, 10 arrivano dal Medio Oriente e 9 dal Nord America.

Risultano essere circa il 40% le attività sospette segnalate all’interno delle competizioni calcistiche nazionali, riporta agipronews, proviene da campionati di terzo livello e inferiori (inclusi i campionati giovanili) sui cui i "fixer" riversano maggiormente le loro attenzioni. «Il fenomeno delle partite truccate si sta evolvendo e i "fixer" stanno diversificando il loro approccio, sia per quanto riguarda gli sport e le competizioni, sia nel modo in cui approcciano gli atleti», ha detto Andreas Krannich, Managing Director, Integrity Services di Sportradar.

La crescente popolarità degli eSport ne ha fatto un obiettivo per i fixer e ha portato a un rapido aumento del numero di partite sospette segnalate. Oltre 70 corrispondenze sospette sono state rilevate da Sportradar dall’aprile dello scorso anno in cinque diversi giochi, mentre sono oltre 40 le segnalazioni sospette da gennaio di quest’anno.

a. La natura della frode sportiva: l’anticipazione della tutela penale
Il reato di frode sportiva è un reato di pericolo o a consumazione anticipata, non aven­te contenuto patrimoniale per la cui realizzazione occorre ed è sufficiente la mera condotta (idonea a generare il pericolo per il bene giuridico tutelato), rappresentata dalla mera messa a disposizione o offerta di denaro, vantaggi o altra utilità. Proprio per questa sua caratteristica, pertanto, il reato de quo, si realizza e, dunque, si consuma, nel momento stesso in cui il soggetto agente (chiunque) pone in essere la suddetta condotta di messa a disposizione o di offerta, senza che sia necessaria la successiva accettazione da parte del soggetto ricevente (colui che partecipa alla competizione sportiva riconosciuta).

Conseguentemente ed allo stesso modo in cui non è necessaria la accettazione, non è necessario nemmeno che si verifichi lo scopo voluto dal soggetto agente, ovvero, il raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Anche la Suprema Corte ha ritenuto il reato de quo già integrato nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza a qualificare la fattispecie odierna come reato di pericolo per il quale non sarebbe ipotizzabile la fase del tentativo, facendo corrispondere l’inizio della punibilità della condotta, e, dunque, la consumazione del reato, al completamento di un qualsivoglia atto volto a snaturare il regolare, corretto e leale svolgimento di una competizione sportiva [28]. È chiaro infatti l’intento del legislatore, il quale ha inteso apprestare strumenti di incriminazione capaci di intervenire senza attendere il riscontro di un pregiudizio per l’andamento della competizione o per la regolarità del risultato di gioco.

b.  La previsione dell’art. 1, legge n. 401/1989: il reato di frode sportiva
Con il progresso tecnologico ed una maggiore evoluzione tecnico-logistica delle strategie criminali, le modalità di scommessa sui risultati degli eventi sportivi si sono moltiplicate e raffinate. Tale nuova possibilità di scelta, permette agli atleti - per i quali, come vedremo, vige un assoluto e generale divieto - di scommettere direttamente o tramite i loro amici o complici, oltre che sui tradizionali sistemi di scommessa sulle partite, il cui esempio lampante è certamente quello della classica schedina, anche sui nuovi sistemi più recentemente introdotti.

E così, accanto alle tradizionali puntate sui segni “1”, “X” e “2” vengono assai praticate nuove tipologie di gioco: si pensi, ad es., alla specialità Under/Over in cui chi scom­mette deve specificare se il numero totale di reti di una partita sarà inferiore (Under) o superiore (Over) ad un parametro fisso, ordinariamente indicato dal numero 2,5 goals. Tale possibilità di scelta, però, ha purtroppo, amplificato e reso ancor più pericoloso il fenomeno della dolosa alterazione del risultato della partita al fine di ottenere un ingiusto ed illecito profitto. Allo scopo di inibire questo fenomeno così increscioso, è intervenuto l’art. 1 della legge n. 401/1989 sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

La norma ha finalmente chiarito che: «1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 

c. Differenze tra la frode sportiva e l’illecito sportivo nel codice FIGC
Come si è detto, la frode sportiva, è reato di pericolo che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato». Preliminarmente, occorre rilevare che non esiste, allo stato, una definizione di illecito sportivo universalmente condivisa.

L’art. 7 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), identifica tale figura con «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Eppure, i vari settori che compongono il mondo dello sport ne fanno un uso estremamente versatile.

Vi sono, ad esempio, talune federazioni che inglobano nell’illecito sportivo il doping; altre, come la Federazione Italiana Pallacanestro, che comprendono anche gli atleti non regolarmente tesserati; altre ancora, estendono la nozione di illecito facendovi rientrare non solo le condotte corruttive, bensì anche i comportamenti di facere o non facere, a condizione che siano strettamente correlati alla manipolazione del risultato della gara. Al di là delle mere disquisizioni lessicali, ciò che importa è assicurare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, bene giuridico tutelato dalle norme in commento.

Ai fini del nostro studio, per inquadrare l’istituto dell’illecito sportivo, utilizzeremo il Codice di Giustizia Sportiva adottato dalla FIGC con la dovuta premessa metodologica che, pur essendo spesso simili i tratti caratteristici delle previsioni di illecito sportivo contenute nei Codici sportivi delle varie federazioni, in taluni casi, come già detto sopra, si potranno apprezzare delle differenze in ordine agli elementi costitutivi piuttosto che con riferimento al regime sanzionatorio. Analizzando l’art. 7 del codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio, è possibile ravvisare tre ipotesi di illecito sportivo. Esse sanzionano le condotte che siano volte, rispettivamente, a: modificare lo svolgimento di una gara; ad alterarne il risultato; ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono ontologicamente distinte, essendo ammissibile la configurabilità dell’illecito al verificarsi di una qualsiasi delle predette finalità.

d. I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale
Dopo le molteplici sollecitazioni occorse a livello comunitario e fatti di cronaca sportiva particolarmente gravi, il nostro legislatore è ricorso all’emanazione della leg­ge n. 401/1989, che all’articolo 1, comma 1, delinea la fattispecie di frode in manifestazione sportiva. Il successivo art. 2 enuncia la reciproca autonomia tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che «gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice».

Alla luce di queste previsioni, si può, senz’altro, affermare che l’esercizio dell’a­zione penale non influisce in alcun modo sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva. Viene sancita l’ininfluenza dell’azione penale e della sentenza sull’omologazione della gara: qualunque tipo di provvedimento in merito è di esclusiva pertinenza degli organi di giustizia sportiva. Difatti, anche nel sistema del diritto sportivo, la procedibilità ha il suo presupposto nella commissione da parte degli associati dell’illecito disciplinare, il quale è ravvisabile allorquando uno dei predetti soggetti ponga in essere fatti violativi di una norma dello statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, a cui l’ordina­mento stesso ricollega una sanzione di carattere disciplinare. Vale, dunque, anche nel diritto sportivo il principio di matrice penalistica del nullum crimen e nulla poena sine lege 



Si può concludere quindi dicendo che da dati rilevati dal sito del Ministero Interno è emerso che nel corso dell’ultima stagione sportiva, su oltre il 50% degli eventi sono pervenute segnalazioni di scommesse anomale, soprattutto su incontri disputati all’estero.
L'emergenza Covid-19 ha poi fatto emergere il tema delle truffe legate a eventi “fantasma”, cioè eventi pubblicizzati, ma mai disputati. 

Si aggiunge il fenomeno del match fixing, ossia degli eventi truccati nel risultato ancor prima dello svolgimento a vantaggio di scommettitori o altri personaggi che ruotano intorno al mondo dello sport.

Questi fenomeni sono stati analizzati nel corso della riunione dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS) di oggi, operante presso la direzione centrale della Polizia criminale. Hanno partecipato rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del mondo dello sport (Coni e Figc).

L'obiettivo è quello di fornire una risposta corale e unitaria anche attraverso la condivisione di buone prassi e di iniziative finalizzate a sviluppare percorsi di integrity per dirigenti, giocatori, tecnici del settore. Ciò al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nelle competizioni sportive. In programma anche l’avvio di progetti per un approccio internazionale nell’ambito di organismi di cooperazione delle Forze di polizia, quali Europol e Interpol.