Parole non sempre e non solo nuove ma che si sono affacciate negli ultimi anni nel nostro panorama giuridico con più forza dando la possibilità al cittadino ad abituarsi a delle nuove soluzione per risolvere le controversie.
Arbitrato
Ha diverse caratteristiche - come si evince nel nostro codice di procedura civile Libro IV Titolo VIII e dalla riforma D.Lgs. 40/2006 – la prima che possiamo considerare sta nel fatto che il “giudizio” della controversia venga affidato ad un soggetto terzo diverso dal Giudice per così dire classico e che questo medesimo giudizio abbia comunque un valore vincolante tra le parti.
Altra peculiarità riguarda i tempi della procedura indicati in 60-120 gg. ben lontani da quelli stabiliti per la procedura ordinaria.
Non ultima singolarità è che si presenti in due diverse tipologie: rituale ed irrituale.
La prima viene disciplinata dall’art. 806(1)ss. c.p.c.. Come accennato le parti affidano l’incarico ad un soggetto terzo unico che prende il nome di arbitro o a più soggetti terzi definito collegio arbitrale.
La seconda viene introdotta con il D.Lgs. 40/2006 con l’art. ex novo 808 ter. c.p.c.: la procedura non cambia rispetto alla prima. La differenza più importante sta nella reale volontà delle parti: da una parte saranno vincolate tramite l’espressione del lodo e i rispettivi ulteriore azioni con glie effetti sopra indicati dall’altra tutto questo viene omesso.
Accanto a queste non si possono non rammentare/citare altre forme di arbitrato di origine puramente legislativa: per le controversie di lavoro, commerciale, in materia bancaria e finanziaria, in materia sportiva.
Mediazione
Il legislatore con il D.L. 4 marzo 2010/28 ha attuato l’art. 60 della legge n. 69/2009 (del 18 giugno 2009), in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciale.
Un completo capovolgimento di pensiero, di prospettiva che ancor oggi nonostante l’obbligatorietà è difficile da percepire: più considerata come un mero fastidio da affrontare come condizione di procedibilità per procedere in giudizio per le materie in cui vige l’obbligatorietà che come una nuova opportunità.
La differenza di cui l’utente si accorgerà immediatamente, in relazione alla differenza fra le due principali procedure di A.D.R.,è che la procedura avrà inizio con la presentazione dell’istanza presso un Organismo di Mediazione scelto per competenza territoriale.
Il tempo massimo in cui si deve svolgere è di tre mesi.
Al termine della procedura l’accordo avrà valore a tutti gli effetti di titolo esecutivo.
Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie. È rappresentata da un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente a risolvere le stesse in via bonaria, mediante l’assistenza di avvocati.
L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto giustizia del 2014 (d.l. n. 132/2014, successivamente convertito nella l. n. 162/2014). Lo scopo è di poter ridurre la mole di processi civili nelle aule dei tribunali, e consentire alle parti interessate di poter arrivare alla definizione più rapida, economica e efficace, di controversie generalmente costituite da elementi di complessità o di controvalore piuttosto ridotto.