Condividi su:
Stampa articolo

Arbitrato Bancario Finanziario e Disposizioni a Risoluzione Controversie mediante procedura c.d.: “stragiudiziale”

18/12/2020

In questo articolo che mi accingo a scrivere, a differenza di quanto fatto in passato, proverò in parole semplici a desciverVi che cos’è l’A.B.F. (acronimo di Arbitrato Bancario Finanziario) e in quali casi si può ricorrere a questo Istituto particolare.

Per prima cosa Vi vado a spiegare quali siano le principali peculiarità di detto Istituto e i casi in cui è possibile ricorrere ad esso.

Innanzitutto è importante dire che anche in ambito Bancario, come è già avvenuto in materia di Mediazione Civile e Commerciale,si è prevista la possibilità per il cliente della Banca quando sorgono particolari problematiche inerenti a determinate funzioni o al mancato rispetto di determinate condizioni di poter ricorrere al c.d. : A.B.F.

Va sottolineato che a far data dal 21 Settembre 2020 si sono rese necessarie delle modifiche alla disciplina di questo sistema di risoluzione delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti, le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Questo sistema, di fatto, rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed e economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

Importanti principi da evidenziare sono che:

a) è un’organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia;

b) il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti(ricorrente e intermediario); non è necessaria la presenza dell’avvocato;

c) le decisioni dell’A.B.F. non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Altro aspetto importante che Vi faccio rilevare è che il ricorso a detta forma di risoluzione delle controversie è consentita solamente dopo aver cercato di risolvere la controversia mediante l’invio di un reclamo scritto all’intermediario.

Importante è anche rimarcare che nel caso in cui la decisione presa dall’A.B.F. sia ritenuta insoddisfacente, sia il cliente che l’intermediario (o entrambi) possono rivolgersi al Giudice.

Un’ulteriore aspetto che Vi faccio presente è un breve e veloce cenno sull’articolazione,competenze,composizione,attività di segreteria,ecc. che Vi invito a visionare in alcuni link che trattano specificatamente detti aspetti.

Fondamentale è farVi rilevare che non esiste un’unico Arbitro Bancario Finanziario.

Sul Territorio Nazionale esistono ad oggi ben sette Collegi suddivisi: Bari,Bologna,Milano,Napoli,Palermo,Roma e Torino.

Ciò al fine di poter assicurare che vengano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda gli altri criteri relativi alla nomina dei componenti e ad altri particolari peculiarità Vi rinvio ad altre fonti.

Ora vorrei soffermarmi un momento su aspetti giuridici che spiegano da dove sorge questo Arbitro Bancario Finanziario (semplicemente identificato per comodità con la sigla A.B.F.).

L ’A.B.F. è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’art.128-bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.),introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

È stato infatti con Delibera del 29 luglio 2008 che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR),operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.

Proprio in applicazione della DELIBERA del C.I.C.R. la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale A.B.F. nel suo insieme.

Voglio farVi, altresì, notare che inizialmente l’A.B.F. ha operato solo con tre Collegi Territoriali ed è solo da dicembre 2016 che lo stesso è attivo con sette Colleggi,competenti in base al domicilio del cliente.

In conclusione si può dire che in relazione a questa materia , piuttosto vasta, esistono diverse disposizioni normative generali che vengono richiamate per quanto concerne il funzionamento del sistema A.B.F.

A titolo esemplificativo mi limito a citarne alcune sia a livello di Normativa dell’Unione Europea che a livello Nazionale.

A livello europeo Vi invito a prestare particolare attenzione:

1) alla Direttiva 2013/11/U.E. (inerente la c.d.: direttiva sulla A.D.R. per i consumatori);

2) al regolamento U.E. n. 524/213 (relativo alle controversie online dei consumatori - c.d.: regolamento O.D.R. per i consumatori);

3) Raccomandazione della Commissione Europea del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo(98/257/CE).

A livello nazionale rilevano:

- Il T.U.B. e in particolare il Titolo VI che disciplina la materia della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e prevede l’istituzione di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti (art.128 - bis);

- il d.lgs.6 agosto 2015,n.130(di attuazione. della direttiva 2013/11/U.E. sull’A.D.R. per i consumatori);

- le disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

- la delibera C.I.C.R. n. 275 del 29 luglio 2008 che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento;

- Il decreto d’urgenza del Ministero dell’economia e delle finanze - Presidente del C.I.C.R.,del 10 luglio2020, n.127.

Alla fine di tutto ciò ,si può dire, dato che la disciplina relativa al funzionamento ed all’applicazione delle norme richiedeva un’adeguamento,soprattutto in merito al funzionamento del sistema A.B.F. ,ed in relazione alla procedura del ricorso si è ritenuto necessario intervenire effettuando un’aggiornamento contenuto nelle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia del 18 agosto 2009.

Tale aggiornamento a dette disposizioni è stato aggiornato nell’agosto 2020.

Saranno effettuate,successivamente altre modifiche riguardo alla disciplina A.B.F.,al regolamento dell’organo decidente e alla tabella dei compensi per i componenti dei Collegi.

“Si rammenta che dal 1° ottobre 2020 ai nuovi ricorsi che verrano presentati all’A.B.F. si applicheranno le Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 12 agosto scorso”.

Pertanto tutti i ricorsi presentati, al fine di poter essere esaminati in modo adeguato, dovranno rigorosamente attenersi alle ultime Disposizioni sopra citate.

Ne consegue, quindi, che il mancato rispetto di queste regole e l’inosservanza di norme in esso disciplinate comporterà quale conseguenza la non esaminazione del ricorso per inosservanza e rispetto dei requisiti necessari alla disamina dello stesso da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Avv. Ettore Biazzi